Il gioco legale in Italia sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione normativa e tecnica. Al centro del dibattito recente, che coinvolge operatori e addetti ai lavori, c’è la ferma presa di posizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) riguardo l’assetto dei concessionari per il gioco a distanza. Con una recente circolare, l’ente regolatore ha fornito chiarimenti cruciali in merito all'applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, definendo una volta per tutte i confini tra l'obbligo del "sito unico" e la possibilità di utilizzare i sottodomini.
Il pilastro fondamentale della nuova direttiva è il divieto assoluto di proliferazione dei siti vetrina, le cosiddette "skins". L'ADM ha ribadito che ogni concessionario autorizzato deve operare attraverso un unico sito internet. Questo portale deve rispondere a requisiti stringenti: deve essere collegato in modo univoco alla concessione, possedere un dominio di primo livello nazionale ".it" ed essere di proprietà e gestione diretta del concessionario stesso.
La ratio della norma è chiara: garantire la massima trasparenza e riconoscibilità dell'operatore legale, eliminando quella zona grigia costituita da siti secondari o affiliati che, pur operando sotto una licenza madre, finivano per frammentare l'offerta e confondere l'utente finale. Non sarà più possibile, dunque, mettere a disposizione di terzi (anche se facenti parte dello stesso gruppo societario) singoli elementi dell'offerta di gioco o interi portali paralleli.
Sì ai sottodomini, ma con riserva
Se da un lato la porta principale si chiude per le skins, dall'altro l'ADM lascia socchiusa una finestra tecnica per l'uso dei sottodomini. La circolare chiarisce che la registrazione di sottodomini nei server DNS è ammissibile, a patto che questi non si configurino mai come siti autonomi.
L'utilizzo dei sottodomini non è una scappatoia per aggirare l'unicità del sito, ma uno strumento organizzativo funzionale all'architettura del portale principale. L'ADM ha specificato condizioni precise per il loro impiego, che dovranno essere verificate dagli Organismi di Certificazione:
- Verticalizzazione dell'offerta: È consentito attivare al massimo un sottodominio per ciascuna tipologia di gioco (es. poker.concessionario.it o casino.concessionario.it). Questo permette di ordinare l'offerta senza disperderla su domini esterni.
- Funzionalità tecniche: Sono ammessi sottodomini dedicati esclusivamente a operazioni di servizio, come il login dei giocatori o pagine puramente informative, purché non permettano la raccolta di gioco indipendente.
Queste disposizioni segnano un punto di non ritorno nella lotta all'illegalità e al disordine dell'offerta online. L'obiettivo dell'ADM è prevenire il fenomeno delle reti parallele non controllate, assicurando che ogni url digitato dal giocatore conduca inequivocabilmente all'unico ambiente certificato e sicuro del concessionario.
Per i player del settore, come i casinò online ADM, questo significa un adeguamento tecnico non indifferente, dovendo centralizzare il traffico e rinunciare a strategie di marketing basate sulla moltiplicazione dei domini. Per gli utenti la notizia si traduce in una maggiore garanzia: navigare su un sito ".it" autorizzato significherà, ancora più di prima, trovarsi in un ambiente presidiato, dove la responsabilità del concessionario è diretta e non delegabile.
In conclusione, la linea dettata dall'ADM è quella della qualità e della sicurezza a discapito della quantità incontrollata. Il futuro del gioco online in Italia passa per un'identità digitale unica, forte e riconoscibile.
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