Il reddito di cittadinanza, il sussidio concesso a partire dal 2019 ai cittadini italiani meno abbienti, ha sollevato numerose contestazioni che sono giunte talvolta anche in Cassazione.
Una di queste, in particolare, si è rivelata alquanto interessante perché riguarda proprio il settore del gioco. Come riportato da fiscoetasse.com la sentenza numero 29706 del giorno 8 giugno 2021 della Corte di Cassazione, riguarda la conciliabilità tra la percezione del reddito di cittadinanza e la titolarità di un conto gioco on line presso una società estera.
Reddito di cittadinanza, contestate movimentazioni ad un titolare di conto di gioco
Il conto di gioco è uno spazio online concesso da una società di giochi, come i casinò online sicuri e autorizzati, o di scommesse. Il titolare ha la possibilità di gestire in totale autonomia i depositi e prelievi di denaro. Di solito mediante collegamento ad una carta di credito o prepagata. Nel caso che abbiamo preso in esame, al titolare del conto gioco, che usufruiva del reddito di cittadinanza, era stato contestato il reato di cui all’articolo 7 del DL numero 4/2019, il quale al comma 1 prevede la reclusione da due a sei anni per coloro che, al fine di percepire il sussidio, forniscano false dichiarazioni oppure omettano informazioni dovute nell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del reddito di cittadinanza. In tale occasione, il Tribunale ha anche disposto il sequesto di circa 10mila euro in via preventiva.
I movimenti di denaro contestati erano di importo superiore al reddito mobiliare dichiarato. Tuttavia, la questione che ci preme prendere in esame, è se il saldo di un conto di gioco debba essere inserito nei redditi mobiliari da auto-dichiarare nel momento in cui si fa richiesta del sussidio. E, oltretutto, nel caso in cui ci sia un’omissione, se questa sia rilevante ai fini del reato contestato.
Le somme sui conti di gioco vanno dichiarate, ricorso respinto
Il precettore, infatti, si è difeso dichiarando che il conto di gioco non era un’informazione dovuta perché non citata espressamente nella modulistica fornita per richiedere il reddito di cittadinanza. Oltretutto, anche volendo, non sarebbe stato possibile dichiarare la giacenza media annua del conto di gioco, perché è un dato che la società di scommesse non fornisce.
Di tutta risposta la Corte di Cassazione ha dichiarato che “l’itinerario logico seguito dal giudice” costituiva “un percorso motivazionale […] contraddistinto da coerenza ed esaustività”. Il ricorso del titolare del conto gioco è stato così respinto, sono state richieste le spese processuali e un’ammenda di tre mila euro.
Duque dall’esame di questo caso si può concludere che ai fini dei requisiti per l’accesso al sussidio, il patrimonio mobiliare da dichiarare dovrebbe essere individuato in base alle effettive consistenze mobiliari nelle effettive disponibilità del contribuente. Infatti, non è evidentemente consentita l’uscita di consistenze monetarie dal perimetro del patrimonio mobiliare anche nel caso in cui esse siano distrubuite fuori dal territorio italiano o su strumenti che non costituiscono conti correnti o carte di credito, ma che ne riproducono le caratteristiche.