Il 12 maggio rappresenta uno snodo importante per il gioco online. Entro quella data i soggetti interessati dovranno adempiere a specifici obblighi previsti dal nuovo bando. Tuttavia, c'è un aspetto che va considerato e di cui si parla poco, ovvero, le difficoltà che stanno rendendo sempre più difficili rispettare le tempistiche previste inizialmente a causa di un contesto regolamentare troppo complesso.
Ad oggi, infatti, sembra che il numero di istanze formalmente presentate per l’apertura dei processi di certificazione del nuovo sistema di gioco risulti esiguo. Questo è quanto emerge da uno studio condotto da Kogem, azienda di consulenza Burocratica e Legale nel settore dei giochi online. Secondo tale studio, le difficoltà maggiori nascono dal nuovo impianto normativo. Quest'ultimo introduce cambiamenti radicali che incidono su più livelli: dalle regole tecniche ai limiti di gioco a tutela dei giocatori, dalle modalità operative dei PVR fino agli aspetti infrastrutturali e di integrazione dei sistemi centrali. Tutti questi cambiamenti rendono i tempi chiesti per adattarsi troppo esigui.
La Kogem sottolinea, inoltre, un aspetto non trascurabile. Non basta, cioè, la presentazione dell’istanza per dare avvio della procedura di certificazione. Quest'ultima presuppone ulteriori verifiche, fasi istruttorie e successive attività tecniche.
PVR e normative: un percorso complesso
Attualmente ci sono diversi operatori per cui è assente l'avvio formale delle certificazioni. Questa situazione va sottolineata perchè è lo specchio di un processo di transizione particolarmente articolato, che necessita di un pieno allineamento tra normativa, tecnologia e prassi applicative. Uno dei punti cardine della nuova riforma del gioco online è infatti, l'allineamento degli operatori con un quadro di tutela del giocatore molto stringente. Per adeguarsi a queste regole sono necessari tempi più lunghi di quelli attualmente previsti.
Tra le novità introdotte, ricordiamo, ci sono oltre ai nuovi limiti di gioco a tutela dei giocatori, diverse modalità operative dei PVR.
La questione legata ai PVR è la più complessa. A riguardo ci sono state diversi passaggi istituzionali, ricorsi e rinvii che raccontano di un adattamento complesso alla nuova realtà. A complicare la situazione vi è la necessità di trovare equilibrio tra nuove concessioni, regimi transitori, operatività quotidiana dei punti vendita, rapporti contrattuali e continuità del servizio. Elementi che non possono essere valutati in modo isolato, ma solo all’interno di un quadro complessivo che tenga conto degli effetti concreti sul mercato e sugli operatori.
Una decisione destinata a fare giurisprudenza
Recentemente ADM ha disposto l’annullamento integrale in autotutela di un provvedimento sanzionatorio che prevedeva ingiunzione, confisca e chiusura dell’esercizio PVR. La decisione è stata presa in ragione della linea difensiva presentata dall’Avv. Antonella Lo Presti, di Kogem. Quest'ultima ha affermato che il comportamento dell'esercente sotto accusa risultava solo formalmente riconducibile al «110 comma 9 lettera f-quater del TULPS». L'articolo in questione afferma che «chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni».
ADM ha, invece, riconosciuto come, nel concreto, la condotta oggetto di addebito e censura era in realtà riconducibile all’art. 7 comma 3-quater del decreto Balduzzi che vieta «la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. La violazione di tale divieto comporta la sanzione amministrativa di 20mila euro».
Come si vede, la questione inerente i PVR è complessa e merita un approfondimento importante che non può essere effettuato con i tempi stretti attuali.
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